Art. 8.

(Memorandum di intesa con la
comunità scientifica).

      1. Per l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 1, all'inizio di ciascun anno finanziario il Governo approva un memorandum di intesa, cui partecipano gli EPR, mediante il quale sono individuate le attività di ricerca e di sviluppo, nonché di applicazione, alle quali, di comune accordo e in collaborazione con l'ASI e con

 

Pag. 11

gli altri enti spaziali, i suddetti enti dichiarano di volersi dedicare.
      2. Il memorandum di intesa è trasmesso al Parlamento e alle regioni per garantire una corretta informazione sull'impegno dell'Italia nel campo della politica aerospaziale nazionale, europea e internazionale, nonché, in particolare per quanto riguarda l'attività delle regioni, sullo stato delle ricerche e dei programmi promossi dalla comunità scientifica.
      3. Il memorandum di intesa può altresì prevedere accordi di collaborazione stipulati con le regioni a vocazione aerospaziale, inserite nell'elenco di cui all'articolo 10, e con gli altri enti locali, relativamente a temi innovativi afferenti allo sviluppo della politica aerospaziale.
      4. Il memorandum di intesa deve, altresì, riservare particolare attenzione ai progetti applicativi dei servizi riferiti a tecnologie spaziali, in particolare quelli previsti dall'articolo 2, che le regioni intendono promuovere, previo coordinamento tra loro.